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Approvato il decreto Sostegni-bis, anche per Transizione 4.0

27 Maggio 2021

È stato approvato il 20 maggio il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti.


Beneficiari e misura del contributo Sistegni-bis


Per i soggetti a cui spetta il contributo di cui al decreto sostegni, spetta un contributo nuovo di pari importo, senza necessità di alcuna istanza, erogazione che avverrà con le stesse modalità della precedente, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.


In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che nel 2019 (rectius, secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento) non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.


L’ammontare viene poi determinato nella solita maniera, ossia applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza di ammontare medio mensile del fatturato.


Tali percentuali sono previste più elevate (dal 90% al 30%) se il contribuente non ha ottenuto il precedente contributo, mentre sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%) se il contribuente ha già ottenuto il precedente contributo.


Per evitare trattamenti di sfavore, è previsto che i soggetti che, a seguito dell’istanza già presentata, abbiano già beneficiato del contributo, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri più favorevoli.


 


Per quanto riguarda Industria/Transizione 4.0


La legge 178/2020 (articolo 1, commi 1051-1062) ha riproposto il credito d’imposta, variabile a seconda delle diverse tipologie di beni agevolabili e delle diverse tempistiche, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


Sono esclusi gli investimenti nei beni elencati nel comma 1053 (ad esempio, immobili, automezzi, beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%).


Il credito d’imposta è fruibile dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali (commi 1054 e 1055, che riguardano anche gli esercenti arti e professioni ai sensi del comma 1061), ovvero a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1056 e 1057 (allegato A) e 1058 (allegato B).


In origine, l’articolo 1, comma 1059, della legge 178/2020 prevedeva che per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 (comma 1054) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro fosse utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.


Per i soggetti con ricavi uguali o superiori a 5 milioni di euro il credito d’imposta maturato in detto periodo su tutti gli investimenti era invece utilizzabile in 3 quote annuali di uguale importo.


Con il decreto Sostegni-bis approvato dal Consiglio dei ministri del 20 maggio, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi uguali o superiori a 5 milioni di euro se maturato nel citato periodo per investimenti in beni strumentali materiali (si escludono quindi i beni immateriali) diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge 232/2016.


Al momento resta invariato il fatto che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo per tutti i beni non rientranti nelle norme sopraindicate e per gli investimenti effettuati da tutti i beneficiari nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (estendibile al 30 giugno 2023).