Il ritorno dell’Iperammortamento nella Manovra 2026 (con uno strascico di Credito di Imposta) era stato accolto da molte imprese come un possibile “ritorno alle origini” del piano Industria 4.0: meno vincoli energetici rispetto alla Transizione 5.0, maggiore semplicità fiscale e una struttura già conosciuta dal mercato.
Tuttavia, leggendo il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro dell’Economia — ma non ancora ufficialmente pubblicato — emerge un quadro molto diverso.
La misura cita il nome “iperammortamento”, ma nella pratica assume una struttura molto più vicina a un incentivo gestito in stile GSE, con procedure articolate, monitoraggi pluriennali e obblighi documentali significativamente più pesanti rispetto al passato.
La disciplina riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V della Legge 199/2025, oltre agli investimenti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.
Le aliquote per l’iperammortamento restano molto interessanti:
Parallelamente resta attivo il credito d’imposta al 40% specifico per aziende agricole, itticole e di acquacoltura, distinto dall’iperammortamento ordinario e con proprie regole dedicate.
Ma è sulle modalità operative che il nuovo impianto cambia radicalmente.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il numero di comunicazioni obbligatorie al GSE. Non si tratta infatti delle sole tre comunicazioni principali — preventiva, conferma con acconto 20% e completamento — ma di un sistema che, di fatto, porta le aziende a gestire almeno cinque adempimenti distinti.
Alle tre comunicazioni iniziali si aggiungono infatti:
L’aspetto più critico è che queste ultime due comunicazioni devono essere ripetute ogni anno fino al termine della fruizione del beneficio fiscale.
In pratica, un investimento effettuato nel 2026 potrebbe generare obblighi documentali fino al 2035-2036.
Il nuovo modello si allontana quindi dal tradizionale credito d’imposta automatico e si avvicina molto di più a una logica di incentivo monitorato e tracciato nel tempo.
Anche sul fronte software emergono importanti limitazioni operative. Sebbene l’Allegato V includa software avanzati, piattaforme AI, digital twin e process mining, la struttura fiscale dell’iperammortamento continua a basarsi sul concetto di “costo ammortizzabile”. Questo crea un problema concreto per il mondo SaaS e cloud-native, oggi dominante nel mercato industriale.
Le piattaforme erogate esclusivamente in modalità:
potrebbero infatti non risultare pienamente compatibili con la logica della maggiorazione fiscale, soprattutto in assenza di una licenza capitalizzabile. Il rischio concreto è quello di penalizzare proprio le soluzioni software più moderne.
Un’altra novità significativa riguarda i sistemi di accumulo energetico (BESS).
Dal testo del decreto emerge chiaramente che gli accumuli risultano incentivabili solo se funzionalmente collegati a impianti di produzione da fonti rinnovabili.
In altre parole, i sistemi BESS “stand alone”, installati ad esempio per:
non sembrano autonomamente agevolabili se scollegati da nuovi investimenti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).
Anche il tema della documentazione tecnica cambia profondamente.
Nel vecchio credito d’imposta 4.0 esisteva una distinzione tra beni sopra e sotto soglia, con possibilità di autodichiarazione per investimenti inferiori a 300.000 euro. Il nuovo decreto, invece, introduce di fatto la perizia asseverata obbligatoria praticamente in tutti i casi.
La perizia dovrà attestare:
Per il settore agricolo, il decreto introduce una specifica apertura professionale: la perizia 4.0 potrà essere rilasciata anche da dottori agronomi, forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
A questo si aggiunge un altro elemento molto impattante: la certificazione contabile da parte di revisore legale diventa obbligatoria per tutte le imprese.
Ciò significa che anche PMI, microimprese e aziende agricole dovranno affrontare:
Molto rilevante anche il tema fotovoltaico. Il decreto richiama le categorie di moduli iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici e l’impostazione complessiva appare chiaramente orientata verso componentistica europea o comunque conforme ai requisiti strategici UE, il che, vista la situazione di mercato e le regole dettate dalla legge, obbliga a rivolgersi a un solo produttore italiano.
Questa impostazione potrebbe avere effetti concreti su:
Infine, il decreto introduce un sistema di controlli molto strutturato. Il GSE effettuerà verifiche documentali e potrà trasmettere periodicamente dati a MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate.
Le imprese dovranno conservare:
La sensazione complessiva è quindi molto chiara: Industria 4.0 2026 (o “Transizione 5.0” come continua a venire definita, creando qualche confusione con la precedente misura) non rappresenta un semplice ritorno al modello i4.0 del passato, ma una misura molto più strutturata, controllata e burocraticamente onerosa.
Dal punto di vista politico e tecnico, sembra emergere la volontà di:
Resta però aperta una questione fondamentale: quanto questa nuova complessità sarà compatibile con le esigenze operative delle PMI italiane, che storicamente avevano decretato il successo del vecchio Industria 4.0 proprio grazie alla relativa semplicità applicativa.
Di seguito una infografica che riassume i punti essenziali della misura, secondo le novità introdotte dal decreto firmato il 4 maggio 2026.

[Immagini generate con AI]