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Il Fisco conferma la possibilità di rivalutare marchi e know how aziendale

29 Aprile 2021

Confermata la possibilità di rivalutare i marchi in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale.


La direzione centrale dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rivalutare i marchi e il know how i cui costi siano a conto economico e non solo quelli nell’attivo di bilancio.


L’articolo 110 del Dl 104/202 ha previsto la possibilità di rivalutare beni aziendali, anche immateriali, sul piano civilistico, ottenendone anche un riconoscimento fiscale, previo versamento di una imposta sostitutiva del 3 per cento.


Dopo un susseguirsi di chiarimenti e prime risposte fornite da alcune Direzioni regionali, è stata chiarita la possibilità di rivalutare i marchi in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale.


Per i marchi invece si considerano i costi spesati a conto economico e, quindi, mai oggetto di capitalizzazione e su cui si era espresso l’Oic che aveva chiarito la rivalutabilità, almeno sul piano civilistico.


La direzione centrale dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale rivalutazione potrà assumere anche rilevanza fiscale, previo pagamento dell’imposta sostitutiva.


L’Agenzia, ricordando che la rivalutazione nasce dalla esigenza civilistica di derogare al criterio del costo per rafforzare patrimonialmente le imprese italiane, soprattutto viste le difficoltà vissute nell’ultimo anno, si basa sui chiarimenti del documento Oic n. 7; nello specifico si evidenzia che sarebbe ingiustificato distinguere le imprese che hanno proceduto a iscrivere a conto economico i costi di registrazione del marchio da quelle che, diversamente, hanno proceduto a capitalizzare tali oneri (per le quali nessun dubbio è mai sorto).


La Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate con la riposta all’interpello n. 956-343/2021 dell’8 aprile 2021 ha affermato che “può costituire oggetto di rivalutazione anche il Know-How sviluppato dalla Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico”.


Un punto fondamentale è che le Società che intendono percorrere la strada della rivalutazione del proprio know-how è la verifica di esistenza della tutela giuridica di tali beni, su cui si basa, in concreto, il loro status di “bene giuridico”.


Questa è un’opportunità molto importante per varie Società di patrimonializzarsi e di far emergere un valore intrinseco spesso non valorizzato, anche alla luce del fatto che l’imposta sostitutiva da versare è molto contenuta e pari al 3%.


È necessaria una perizia di valutazione che assegni un valore economico corrente al bene immateriale o materiale che si intende rivalutare o, come detto sinora, iscrivere nelle Immobilizzazioni immateriali, se mai iscritto.


Gli effetti positivi della norma sulla rivalutazione ai marchi e al know how ha una ricaduta sulla credibilità sul mercato, facilità di accesso al credito, maggiore capacità di difendersi da operazioni ostili e/o speculative, espandere i flussi di cassa.